L’Aula della Camera ha all’esame la Legge di delegazione europea 2013 e la Legge europea 2013; su entrambe si dovrà esprimere entro fine mese. Il Senato aveva già approvato con 202 voti favorevoli, 15 contrari e 17 astenuti la Legge di delegazione europea 2013 e la Legge europea 2013, con 212 voti favorevoli, 13 contrari e 9 astensioni.
Le ‘Leggi Europee’ riprendono i contenuti dei due disegni di legge comunitaria non approvati durante la scorsa legislatura.
Il nuovo strumento della legge di delegazione europea, che insieme alla legge europea ha sostituito, ai sensi della legge n. 234 del 2012, la legge comunitaria annuale, è finalizzato al conferimento di deleghe legislative per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell’UE. Il Governo è tenuto a presentare la legge di delegazione europea entro il 28 febbraio di ogni anno.
Nel disegno di legge di delegazione europea per il 2013, sono sostanzialmente confluite le disposizioni di delega contenute nei disegni di legge comunitaria per il 2011 e per il 2012. La delega è stata poi estesa alle direttive successivamente pubblicate. Il testo del disegno di legge contiene, in primo luogo, la delega al Governo per il recepimento delle direttive (in tutto 40) elencate negli allegati. Inoltre richiama, quanto alle procedure, i criteri direttivi e i termini per l’esercizio delle deleghe, previsti dalla legge n. 234/2012.
Il disegno di legge contiene anche una delega legislativa biennale per l’emanazione dei decreti legislativi con le sanzioni penali ed amministrative per la violazione di precetti europei o in regolamenti dell’Unione Europea, direttamente applicabili.
Il ministro delle Politiche europee Enzo Moavero Milanesi, peraltro ha espresso, secondo la testata online EurActiv, preoccupazione per “una nuova procedura per mancato recepimento della direttiva in materia di beneficiari di protezione internazionale” http://www.euractiv.it/it/news/norme/7514-comunitaria-camera-il-31-leggi-europee-in-aula-nuova-infrazione-italia.html.
Infine, il testo contiene i criteri direttivi per l’esercizio delle deleghe per il recepimento di alcune direttive, tra cui – in particolare:
• 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali;
• 2011/36/UE, che estende l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale;
• 2011/51/UE, in materia di status di soggiornante di lungo periodo e protezione internazionale;
• 2011/95/UE, in materia di protezione internazionale, status uniforme dei rifugiati e protezione sussidiaria;
• 2011/85/UE, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri;
• 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi;
• 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.
Contiene inoltre delle specifiche norme di delega per l’adeguamento dell’ordinamento interno agli obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea.
La legge europea invece prevede norme di diretta attuazione degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Il testo del disegno di legge europea per il 2013 è composto da 34 articoli. In esso sono sostanzialmente confluite le disposizioni diverse dalle deleghe, contenute, in parte, nei disegni di legge comunitaria 2011 e 2012.
Sono state, inoltre, inserite altre disposizioni per chiudere procedure d’infrazione, per le quali, solo recentemente, si è raggiunta una condivisione tra le amministrazioni interessate. In sintesi, con l’adozione del provvedimento si potrebbero chiudere 19 procedure d’infrazione e 10 Casi EU pilot. Inoltre si attuano tre Regolamenti (UE) che prevedono per gli Stati membri adempimenti in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2013.
Di particolare rilievo l’articolo 26, in materia di caccia, che è da ritenersi la disposizione più urgente, in quanto consente di adeguare la normativa italiana di recepimento della direttiva 2009/147/CE, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea del 15.7.2010 nella causa C/573/08 (procedura di infrazione 2006/2131). Si segnalano inoltre le disposizioni in materia di protezione delle galline ovaiole e registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento (articolo 14), di valutazione e gestione dei rischi da alluvioni (articolo 19), di gestione dei rifiuti e delle industrie estrattive (articolo 20 ), di pile, accumulatori e relativi rifiuti (articolo 21), di acque (articolo 24), di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente (articolo 25), di fornitura dei servizi accessori legati all’fferta all’ngrosso del servizio di accesso alla rete fissa di telecomunicazioni (articolo 32), di riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti (articolo 22), e di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale (articolo 23).
(Fonte: PCM- Dipartimento politiche europee )