Il Senato, con 195 voti favorevoli e 57 contrari, ha definitivamente approvato il decreto-legge n. 78 del 1 luglio 2013 recante “Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena”. Il testo, già approvato dalla Camera il 5 agosto con 317 sì e 107 no (e un astenuto), ha avuto quindi il lasciapassare definitivo perché le previsioni possano diventare stabilmente vigenti.
Con il decreto-legge recante “Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena”, definitivamente approvato e convertito in legge, il Governo italiano ha voluto fornire una prima risposta urgente ai problemi posti dal fenomeno, ormai endemico, del sovraffollamento carcerario, che ha dato causa alle recenti condanne del nostro Paese da parte della Corte europea dei diritti dell’Uomo.
L’intervento persegue l’obiettivo di favorire la decarcerizzazione degli autori di reati di modesta pericolosità sociale, anche se recidivi, fermo restando il ricorso al carcere nei confronti dei condannati per reati di particolare gravità.
Nel dettaglio il provvedimento ha previsto le seguenti misure:
- la custodia cautelare in carcere può ora essere disposta soltanto per i delitti puniti con pena non inferiore ai cinque anni, fatta eccezione per il delitto di finanziamento illecito dei partiti politici e per il delitto di atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.), il cui massimo edittale è stato innalzato in modo da consentire l’applicazione di tale misura custodiale;
- l’accesso più agevole alle misure alternative al carcere per i condannati che al momento della irrevocabilità della sentenza fossero già liberi, a meno che non siano autori di gravi reati (come quelli in materia di criminalità organizzata o di maltrattamenti in famiglia);
- l’eliminazione di alcuni irragionevoli divieti alla concessione di tali misure per i recidivi reiterati, i cui reati sono spesso riconducibili a contesti di marginalità sociale o di dipendenza da sostanze psicoattive;
- la concedibilità della detenzione domiciliare, senza ingresso in carcere, per le donne incinte e le madri di prole di età inferiore ai dieci anni, per i soggetti portatori di gravi patologie, per gli ultrasettantenni non recidivi, quantomeno nei casi in cui debba essere espiata una pena non superiore ai quattro anni;
- il potenziamento del ricorso al lavoro di pubblica utilità per i tossicodipendenti, sia pure con delle limitazioni per i reati più gravi (art. 73, comma 5-ter D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- l’estensione del ricorso al lavoro all’esterno in riferimento ai c.d. lavori di pubblica utilità, nonché la concessione di sgravi fiscali e contributivi, già previsti dalla legge Smuraglia, per le imprese che assumano detenuti o ex detenuti.
Considerando altresì che la situazione di difficoltà “strutturale” del nostro sistema carcerario non può essere affrontata unicamente attraverso interventi di carattere normativo e che pertanto è indispensabile che si proceda alla realizzazione di nuovi istituti penitenziari ed al miglioramento strutturale di quelli esistenti, si è inoltre voluto consolidare la figura del Commissario straordinario per le carceri, a cui sono conferiti compiti ben definiti ed orientati a raggiungere tali obiettivi nel più breve tempo.
In definitiva, un intervento che persegue l’obiettivo, imposto dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell’Uomo, di una incisiva azione di deflazione penitenziaria, senza che ciò possa in alcun modo significare la rinuncia alle ineludibili istanze di “difesa sociale”.
Per ulteriori approfondimenti:
Sentenze della Corte europea dei diritti dell’Uomo (CEDU)
Piano carceri
Statistiche luglio – Detenuti presenti