Il 31 luglio 2013 la Camera ha approvato in via definitiva i disegni di legge europea e di delegazione europea 2013, già approvati dal Senato.
La legge europea, contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l’adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea mentre il contenuto della legge di delegazione europea, è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell’Unione europea.
La legge di delegazione consta di 13 articoli e interviene in numerose materie, fra cui il provvedimento detta specifici princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali, della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici,
Per quest’ultima, in particolare, il 30 gennaio 2013 la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione inviando all’Italia una lettera di messa in mora (ex art. 258 TFUE) per il mancato recepimento della direttiva 2010/63/UE, dando come termine ultimo per conformarsi il 2 aprile 2013. La direttiva avrebbe dovuto essere attuata nei singoli Stati membri entro il 10 novembre 2012. Tali motivazioni sono da tenere in grande considerazione viste le numerose procedure in atto contro il nostro Paese causando un danno erariale considerevole.
Se consideriamo, soprattutto, che gli animali hanno un valore intrinseco che deve essere rispettato, l’uso degli stessi nelle procedure suscita anche preoccupazioni etiche nell’opinione pubblica. Pertanto, gli animali dovrebbero sempre essere trattati come creature senzienti e il loro utilizzo nelle procedure dovrebbe essere limitato ai settori che possono giovare in ultimo alla salute degli uomini e degli animali o all’ambiente. Pertanto, l’uso di animali a fini scientifici o educativi dovrebbe essere preso in considerazione solo quando non sia disponibile un’alternativa non animale.
La DIRETTIVA 2010/63/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici statuisce chiaramente che da un punto di vista etico, è opportuno fissare un limite massimo di dolore, sofferenza e angoscia per gli animali al di là del quale gli animali non dovrebbero essere soggetti nelle procedure scientifiche e prosegue affermando che è opportuno vietare l’effettuazione di procedure che provocano dolore, sofferenza o angoscia intensi che potrebbero protrarsi e non possono essere alleviati e motiva il provvedimento rilevando che sono disponibili nuove conoscenze scientifiche con riguardo ai fattori che influenzano il benessere degli animali, nonché alla loro capacità di provare ed esprimere dolore, sofferenza, angoscia e danno prolungato. Per tale motivo è necessario migliorare il benessere degli animali utilizzati nelle procedure scientifiche rafforzando le norme minime per la loro tutela in linea con i più recenti sviluppi scientifici.
La direttiva in questione rappresenta un passo importante verso il conseguimento dell’obiettivo finale della completa sostituzione delle procedure su animali vivi a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia scientificamente possibile. A tal fine, essa cerca di agevolare e di promuovere lo sviluppo di approcci alternativi garantendo al contempo un elevato livello di protezione degli animali il cui impiego nelle procedure continua ad essere necessario.
Per ulteriori approfondimenti si consulti:
http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/ID0003.htm#dossierList
http://www.aisal.org/documenti/rapporto%20ISS%20sperimentazione%20animale.pdf